Hai un contratto di apprendistato? Ecco cosa succede alla tredicesima (e quando ti sarà pagata)

Apprendistato e busta paga: la verità su tredicesima, cifre e date che devi conoscere prima di Natale - www.integris.it

Lorenzo Fogli

Novembre 7, 2025

La tredicesima è prevista anche per i lavoratori in apprendistato: ecco come funziona, quanto spetta e quando viene pagata.

Dicembre si avvicina e con le festività torna uno dei momenti più attesi dai lavoratori: l’arrivo della tredicesima mensilità. Tra chi si chiede se ne abbia diritto, ci sono anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, spesso all’inizio del proprio percorso professionale. La risposta, però, è chiara: sì, anche gli apprendisti ricevono la tredicesima. Questo perché l’apprendistato è considerato a tutti gli effetti un rapporto di lavoro subordinato, e come tale soggetto alle stesse regole previste per i contratti a tempo determinato o indeterminato.

Il riconoscimento di questa mensilità aggiuntiva è quindi una garanzia prevista per legge e rafforzata dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), che possono disciplinarne tempi e modalità di pagamento.

Cosa dice la legge sulla tredicesima in apprendistato

L’apprendistato è regolato dal Decreto Legislativo n. 81/2015, che lo definisce come un contratto a tempo indeterminato con finalità formativa. Dal punto di vista giuridico, si tratta di un lavoro dipendente con tutti i diritti connessi: ferie retribuite, permessi, malattia, maternità, TFR e appunto mensilità aggiuntive, come tredicesima e, in alcuni casi, anche quattordicesima.

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Il diritto alla tredicesima non dipende dal settore di appartenenza né dalla durata del contratto: spetta sempre, purché il lavoratore abbia effettivamente prestato servizio durante l’anno. Il calcolo si basa sui mesi lavorati e sull’importo lordo mensile percepito, con una maturazione di 1/12 della retribuzione per ogni mese di lavoro.

Chi ha iniziato a lavorare a metà anno, ad esempio, riceverà una tredicesima proporzionata al periodo effettivamente svolto. In caso di cessazione anticipata del contratto, la quota maturata viene liquidata nell’ultima busta paga.

Quando arriva il pagamento e come si calcola l’importo

La tredicesima mensilità viene generalmente pagata a dicembre, in una finestra compresa tra il 10 e il 24 del mese, a seconda del settore di appartenenza e delle previsioni del contratto collettivo. Nei comparti più comuni, come il Commercio, la gratifica è prevista entro il 24 dicembre. Nei Metalmeccanici, arriva con la busta paga di dicembre, mentre nei Pubblici Esercizi e nel Turismo si tende a corrispondere la somma entro il 20 dicembre.

Il calcolo dell’importo avviene secondo una regola semplice:
(Retribuzione lorda mensile x mesi lavorati) / 12

Ad esempio, un apprendista che guadagna 1.200 euro lordi al mese e ha iniziato a lavorare il 1° aprile maturerà 9 mesi di tredicesima:
1.200 x 9 / 12 = 900 euro lordi.

Va ricordato che sull’importo spettante vengono applicate le ritenute fiscali e previdenziali, quindi la somma netta sarà inferiore rispetto al calcolo lordo. Tuttavia, la tredicesima non è soggetta a contributi aggiuntivi per il TFR.

Alcuni contratti consentono anche la rateizzazione della tredicesima, ad esempio con un anticipo a giugno e il saldo a dicembre, ma si tratta di modalità decise in sede aziendale o stabilite nel contratto collettivo.

Cosa incide sul diritto e cosa esclude la maturazione

Oltre ai mesi effettivamente lavorati, esistono periodi equiparati a lavoro che concorrono al diritto alla tredicesima. Tra questi:

  • ferie e permessi retribuiti

  • malattia o infortunio, nei limiti coperti dal datore di lavoro

  • maternità e paternità obbligatorie

  • congedo matrimoniale

  • riposi per allattamento

  • cassa integrazione, se previsto dal CCNL

Non rientrano invece nel calcolo:

  • assenze ingiustificate

  • permessi non retribuiti

  • aspettativa non retribuita

  • sospensioni dal lavoro senza paga

Gli straordinari occasionali, i premi una tantum o le indennità ferie non godute generalmente non incidono sulla tredicesima, salvo disposizioni differenti del contratto collettivo.

Va infine ricordato che, seppur identica nel meccanismo, la base di calcolo della tredicesima per un apprendista può risultare più bassa rispetto a quella di un lavoratore già qualificato, poiché durante il percorso formativo la retribuzione segue un profilo progressivo.